Promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali ed internazionali, agevolando, mediante la concessione di contributi regionali a fondo perduto in regime de minimis, la partecipazione a eventi fieristici, per lo sviluppo di rapporti commerciali, il rafforzamento delle imprese sul mercato, la valorizzazione di produzioni tipiche.
Promozione delle imprese artigiane della filiera del legno in attuazione dell’art. 6, comma 1, 2 lett. c) e 3 della L.R. 27/2023.
A.2 Regime di aiuto
La base giuridica degli aiuti è il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 15 dicembre 2023). In particolare, in base all’art. 3, comma 2, del citato Regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell’arco di tre anni. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione, punto n. 11 del Regolamento, dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.
Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento 2831/2023 art. 5 co.3 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 5, comma 3.
L’aiuto di cui al presente bando sarà concesso nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato). Qualora l’eventuale contributo “de minimis” comporti il superamento dei massimali previsti, esso non potrà essere concesso.
Il Regolamento UE 2831/2023 stabilisce, inoltre, che ai fini della verifica dei contributi “de minimis” già concessi alla medesima impresa, si applica il concetto di “impresa unica”, come definita all’art.2 co.2 dello stesso Regolamento.
Nel caso in cui il contributo sia rideterminato in misura inferiore a quello concesso, si provvederà a ricalcolare l’aiuto di cui avrà effettivamente beneficiato l’impresa, modificando l’importo registrato sul Registro Nazionale Aiuti di Stato.
Per ulteriori informazioni:
333-2416986