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VOUCHER 3I

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto 8 agosto 2024, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento del Voucher 3I – Investire In Innovazione, volto a promuovere, tra le microimprese e le start-up innovative, la conoscenza
e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e a sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione attraverso il sostegno all’acquisizione dei servizi di consulenza di cui all’articolo 3 del richiamato decreto 8 agosto 2024. Tali servizi sono
relativi:
a) alle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
b) alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) al deposito all’estero di una domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
2. Per la concessione del Voucher 3I di cui al comma

Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet
dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.
Per le domande di agevolazione presentate nell’ultimo giorno di apertura dello sportello agevolativo e prive di copertura finanziaria il Soggetto gestore procede a comunicare la sospensione dell’iter agevolativo, nelle more dell’accertamento di eventuali economie conseguenti a rinunce o esiti negativi delle attività di verifica relative alle domande presentate precedentemente. La predetta sospensione opera per un periodo massimo di 180 giorni, decorsi i quali le domande di agevolazione rimaste prive di copertura finanziaria si intendono decadute.
Ogni microimpresa e start-up innovativa può presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dal richiamato articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.
La domanda di agevolazione, che deve essere redatta secondo il modello reso disponibile dal Soggetto gestore nel proprio sito internet almeno 20 giorni prima della data di apertura dello sportello regolato dal presente provvedimento, deve tra l’altro contenere la descrizione del
servizio di consulenza richiesto e il nominativo del fornitore del servizio individuato.

 

Per ulteriori informazioni:

consulenza@be4innovation.it

333-2416986

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