DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO
La dotazione finanziaria disponibile per la campagna 2025/2026 è pari a euro 6.800.000. Ulteriori risorse, provenienti da economie derivanti da altri interventi nel settore vitivinicolo, a livello regionale o nazionale, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria, compatibilmente con le tempistiche per eseguire i controlli. Parte di tale dotazione , pari a euro 249.000 va destinata al pagamento delle domande di saldo dei progetti di durata pluriennali della campagne precedenti .Sono pertanto disponibili per il finanziamento delle domande della campagna 2025/2026 euro6.551.000 all’interno dei quali verrà garantite una riserva finanziaria pari a euro 1.310.200 per le domande relative ai “vigneti eroici e storici “ e una riserva finanziaria pari a euro 982.650 per le domande relative al reimpianto di vigneti estirpati a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari come meglio precisate al successivo paragrafo 2.2 .Qualora tali riserve non vengano utilizzate in parte o in toto saranno destinate agli interventi principali. Il contributo riconosciuto è pari al 50% dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definiti sulla base della Tabella standard dei Costi Standard (TSCU), riportata nell’allegato 1 al presente Bando, e riferiti alle specifiche attività ammissibili di cui al successivo paragrafo 6 e alle tipologie di vigneto realizzato. La compensazione per le perdite di reddito è pari a 3.000,00 euro ad ettaro.
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’aiuto:
•gli imprenditori agricoli singoli,
•cooperative agricole,
•società di persone e di capitali,
che esercitano attività agricola e che conducono superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono autorizzazioni al reimpianto al momento presentazione della domanda in stato “concessa” nel proprio registro Entità presente sul Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).
Si precisa che per le autorizzazioni di reimpianto anticipato è consentito aver trasmesso su SIAP la richiesta di autorizzazione al reimpianto che dovrà trovarsi nello stato concessa entro la chiusura dell’istruttoria di ammissibilità. Non sono ammesse autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23.12.2016 e/o derivanti da allineamento regionale allo schedario ai sensi della D.G.R. 4 luglio 2011, n. 26-2302 e/o di autorizzazioni per i nuovi impianti rilasciate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013Tali beneficiari alla presentazione della domanda devono:
-essere iscritti all’anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale ed in particolare le informazioni delle superfici coltivate a vigneto;
-condurre le superfici inserite in domanda; nel caso in cui non sia proprietario della superficie inserita in domanda, essere in possesso del consenso del proprietario all’intervento e agli impegni previsti;-essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo;
-aver presentato, se dovuta, la Dichiarazione di vendemmia e di produzione, di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11/12/2017, relative alla campagna viticola 2024-2025 -possedere la partita IVA;
-non essere produttori che coltivano impianti illegali e/o superfici vitate prive di autorizzazione;
-non aver ricevuto un’ingiunzione all’estirpo per vigneti in stato di abbandono nel corso dell’anno solare precedente alla presentazione della domanda di sostegno o comunque prima della trasmissione della domanda stessa;
-non essere soggetti all’esclusione dall’intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti a seguito di rinuncia dopo il pagamento dell’anticipo, di mancata realizzazione, totale o parziale, o di presentazione della domanda di pagamento del saldo oltre i termini, ai sensi dell’articolo 24-sexies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023;-non essere soggetti all’esclusione dagli interventi di sostegno dell’OCM vitivinicola prevista dall’art. 69 della legge n. 238/2016 per il mancato utilizzo di autorizzazioni di nuovo impianto.
Per ulteriori informazioni:
333-2416986