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Transizione 5.0

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese e le stabili organizzazioni con strutture produttive ubicate in Italia.

Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento.

L’incentivo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta con l’applicazione di una aliquota variabile sulla base dell’importo dell’investimento e della quota di risparmio energetico conseguito.

Il bonus è pari al:

  • Per investimenti fino a 2,5 milioni dal 35% al 45%,
  • Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni dal 15% al 25%,
  • Per investimenti tra 10 e 50 milioni dal 5% al 15%.

Le piccole e medie imprese potranno aggiungere al credito d’imposta le spese sostenute per la certificazione ex ante ed ex post fino a un massimo di 10.000 euro.

Le spese finanziate sono le seguenti:

  • investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi;

Per progetti con importi superiori a 40 mila euro saranno ammessi:

  • investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse. Per quanto riguarda i PANNELLI FOTOVOLTAICI, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea: quindi prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza;
  • le spese per la formazione del personale sul tema della transizione digitale ed energetica nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, fino a un massimo di 300 mila euro.

Il credito per la Transizione 5.0 non è cumulabile con il bonus per investimenti in beni strumentali 4.0 né con il credito d’imposta ZES.

È cumulabile invece con altri aiuti di Stato (esempio agevolazione Sabatini) a condizione che la somma dei bonus non ecceda il costo dell’investimento.

Per fruire del credito bisogna osservare una serie di adempimenti.

  • Comunicazione al Gse prima degli investimenti (con funzione di prenotazione del bonus) e dopo il loro completamento (per sbloccare l’utilizzo del credito).
  • Certificazione ex ante e post ante di un valutatore terzo indipendente che attesti la riduzione dei consumi conseguibili e una serie di raggiunti requisiti tecnici.
  • Un’attestazione dell’avvenuta interconnessione.
  • Certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.

Nel momento in cui non si abbia sufficiente capienza per scaricare tutto il credito d’imposta maturato entro tale data, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

 

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