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Piano Transizione 4.0: cos’è e quali sono le spese ammissibili

Lo scorso 28 maggio è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 che mette a disposizione delle imprese che punteranno sull’innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0 ben 7 miliardi di euro di risorse.

Sai cosa prevede? Quali sono le principali novità? Quali le spese ammissibili? 

Ne parliamo in questo articolo. 

Cos’è il Piano Transizione 4.0 

Il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità.

In particolare, il Piano prevede una maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti green, alle attività di design e ideazione estetica e alla formazione 4.0, settori cruciali su cui investire nei prossimi anni per favorire il processo di transizione digitale del nostro sistema produttivo. 

Quali sono le principali differenze rispetto al passato? 

La legge di bilancio 2020 ha rinnovato gli incentivi di Impresa 4.0 per l’acquisto di beni strumentali interconnessi o non (ex superammortamento) da parte delle imprese, cambiando però, rispetto alle agevolazioni 2017 (Industria 4.0) – 2019 (Impresa 4.0), la modalità di godimento dell’agevolazione, che diventa ora credito di imposta

Nel caso del vecchio superammortamento, ora l’agevolazione, come credito di imposta sarà pari al 6% del valore del bene nuovo acquistato, per investimenti fino a 2.000.000 di euro.

Invece, il vecchio iperammortamento è stato sostituito da un credito di imposta pari al 40% o al 20% del valore dei beni materiali acquistati e al 15% dei beni immateriali (software) con dei massimali di investimento totale.

Una novità interessante è che così possono godere dell’agevolazione anche aziende che non hanno utili dichiarati.

Ci saranno, però, da considerare nuovi adempimenti burocratrici obbligatori:

  • le imprese che godono delle agevolazioni 2020 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
  • la perizia (o attestazione da ente) è obbligatoria per beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro (prima era 500.000 euro);
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.

Il decreto dà la possibilità alle imprese di rendere operativi gli investimenti in corso e di pianificare quelli successivi con maggiori certezze e definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico cambiano totalmente le regole di applicazione del credito d’imposta, che passa dal riconoscimento di un recupero del 50 – 25% dei costi, ad un credito pari solo al 12% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Viene però ampliato il concetto di innovazione, prevedendo:  

  • Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processidi produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
  • In caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
  • Per le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

Come utilizzare il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Le principali azioni contenute riguardano:

  • Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, con l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design  al fine di stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale; 
  • il credito d’imposta formazione 4.0 per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 

In particolare, la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, al fine di stimolare la spesa privata relativa a tali attività, per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Quali sono gli adempimenti previsti dal Piano Transizione 4.0?

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Quali sono quindi le principali novità sul Credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo?

  • Forte riduzione del credito d’imposta riconosciuto sulle spese agevolate; 
  • Estensione dei campi di applicazione del credito d’imposta agli investimenti in innovazione e design;
  • Abolizione del riferimento alla media storica (incrementale);
  • Maggiore chiarezza  

Il decreto attuativo del “Piano Transizione 4.0”

Il decreto definisce l’elenco delle attività agevolabili, facendo riferimento a due manuali dell’Ocse (Oslo e Frascati), al fine di poter verificare quali siano quelle che ricadono nel campo di applicazione dell’agevolazione e poter così pianificare gli investimenti del secondo semestre 2020.

Le tipologie di attività di Ricerca e Sviluppo 

Il Decreto attuativo definisce le tre tipologie di ricerca e sviluppo che possono essere realizzate, seguendo le indicazioni del manuale Frascati: 

  • la ricerca fondamentale, ovvero i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico; 
  • la ricerca industriale, che è rappresentata dai lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; 
  • la ricerca sperimentale, ovvero i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. 

Le attività di innovazione tecnologica 

La attività ammissibili secondo la classificazione del Manuale di Oslo, sono quelle finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Quindi,  un prodotto è nuovo con riferimento alle caratteristiche tecniche o funzionali, ai componenti, al materiale, al software che viene integrato, alla procedura di utilizzo, alla facilità di impiego, alla maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità. 

Diversamente, risultano non agevolabili: 

  • i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; 
  • i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; 
  • i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente; 
  • i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi 
  • e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Le attività di innovazione 4.0

Rientrano nelle attività di innovazione 4.0:

  • digital service backbone, ovvero un’architettura digitale che consenta l’interconnessione di macchine e altro hardware o software; 
  • l’utilizzo di soluzioni che ottimizzano la produzione sulle linee con l’introduzione della robotica o semplicemente con l’ottimale assegnazione dei lavori alle macchine già in uso; 
  • l’integrazione tra It e operations; 
  • le attività di simulazione (digital twin) e manutenzione predittiva o il controllo macchine da remoto; 
  • soluzioni di analytics e big data che consentano di raccogliere ed elaborare indicatori chiave degli obiettivi aziendali (KPI);
  • la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisone delle informazioni;
  • soluzioni di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione con servizi ondemand, soluzioni che abilitino lo smart working;
  • la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
  • l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

Le spese ammissibili

Per determinare la base di calcolo del credito d’imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n 160, imputabili, in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

Ai soli effetti dell’individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili.

Il decreto rende così operativi tutti gli strumenti previsti in Legge di Bilancio 2020 per incentivare la competitività delle imprese italiane e valorizzare il Made in Italy. Vuoi sapere in che modo la tua azienda può usufruire delle agevolazioni previste dal Piano Tansizione 4.0? Scrivici a info@be4innovation.it

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